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Immagine del redattoreStefano Intintoli

Buone notizie: Mutuo Giovani prorogato al 31 dicembre 2023

Aggiornamento: 27 nov 2023



Era la buona notizia che aspettavamo dall'inizio dell'estate: con le novità introdotte dalla legge di bilancio 2023 si estende dal 31 dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2023; il Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa (fonte: articolo 2, commi da 475 a 480, della legge n. 244 del 2007).

Altra conferma aggiuntiva: si interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa supportando l'acquisto per i soggetti più fragili (i cosiddetti richiedenti prioritari: le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni). La proroga interviene sulle operazioni nelle quali si richieda dal 50 fino all’80 per cento della quota capitale, in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all’80 per cento del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori Loan to Value - LTV.

Inoltre, vengono fino al 31 dicembre 2023, anche le speciali agevolazioni in materia di imposte indirette, previste per l'acquisto della “prima casa” di abitazione e per i finanziamenti a tal fine erogati, disposte a favore dei giovani che presentino il duplice requisito, anagrafico ed economico:

  • di non aver compiuto 36 anni di età

  • di avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.

Si dispone il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa per l’anno 2023, con l'assegnazione di ulteriori 430 milioni di euro,

Ti consiglio anche di scaricare il depliant dedicato, creato dall'Agenzia delle Entrate sul bonus acquisto casa under 36 ( Scarica qui il pdf ).


Bonus acquisto prima casa under 36: i beneficiari


Possono beneficiare del bonus prima casa:

  • i giovani con meno di 36 anni

  • con un Isee non superiore 40mila euro

  • che acquistano un’abitazione dal 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023

IMPORTANTE: il nuovo bonus si applica anche

  • alle pertinenze dell’immobile agevolato, come il box ad esempio,

  • e che le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono azzerate anche per gli atti soggetti a Iva.

Bonus acquisto prima casa under 36: i vantaggi per gli acquirenti


L’agevolazione prevede diversi vantaggi, che si estendono anche all’acquisto delle pertinenze dell’abitazione principale.

Ecco l'elenco delle agevolazioni:

  • per gli acquisti non soggetti a IVA è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale

  • in caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto anche un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24.

Agevolazioni anche per i finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile:

  • con il bonus prima casa under 36, infatti, non è dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

Per godere dell’esenzione il beneficiario dovrà dichiarare la sussistenza dei requisiti nel contratto o in un documento allegato.

Il bonus “Prima casa under 36”, che vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023 , prevede inoltre l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.


Bonus acquisto prima casa under 36: quando si perde l'agevolazione


Chi richiede le agevolazioni “under 36” senza avere i requisiti specifici (per esempio, valore ISEE superiore a quello richiesto), ma ha comunque diritto alle agevolazioni “prima casa”:

  • per gli atti soggetti a imposta di registro, subisce il recupero di tale imposta (nella misura del 2%) e delle imposte ipotecaria e catastale (nella misura fissa di 50 euro ciascuna)

  • per gli acquisti soggetti a Iva, oltre a dover pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, deve restituire il credito d’imposta usufruito, se lo ha già utilizzato (con applicazione di sanzioni e interessi). Rimane dovuta l’Iva con aliquota del 4%.

In caso, invece, di decadenza dalle agevolazioni “prima casa” per:

  • dichiarazione mendace sulla sussistenza dei requisiti, resa nell’atto di acquisto

  • mancato trasferimento della residenza nei termini previsti

  • vendita entro cinque anni, non seguita dal riacquisto entro l’anno

  • mancata alienazione della precedente “prima casa” entro l’anno dall’acquisto della nuova

l’imposta di registro viene recuperata nella misura del 9% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna. Sono applicate, inoltre, sanzioni e interessi. Anche il credito d’imposta, infine, viene meno (con il recupero dello stesso e l’applicazione di sanzioni e interessi).


Bonus acquisto prima casa under 36: l'immobile all'asta


Possono accedere al bonus gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria

La circolare chiarisce però che i contratti preliminari di compravendita non possono godere delle nuove agevolazioni in quanto la norma fa riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso.

Resta fermo che, in presenza delle condizioni di legge, successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, è possibile presentare formale istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra in forza dell’articolo 77 del TUR.




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